AccordoParte V

Art. 40

Mantenimento dei diritti acquisiti

In vigore dal 31 mar 2015
Mantenimento dei diritti acquisiti In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtù dello stesso saranno fatti salvi. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI TURCHIA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-40

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