AccordoParte II

Art. 7

Distacco temporaneo

In vigore dal 31 mar 2015
Distacco temporaneo Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale persona sarà soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, tale lavoratore sarà soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potrà essere prorogato previa approvazione delle Autorità Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorità Competenti di entrambe le Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-7

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Distacco temporaneo (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo