Accordo›Parte II
Art. 11
Eccezioni
In vigore dal 31 mar 2015
Eccezioni
Le Autorità Competenti o gli Organi designati da tali Autorità delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-11