AccordoParte II

Art. 11

Eccezioni

In vigore dal 31 mar 2015
Eccezioni Le Autorità Competenti o gli Organi designati da tali Autorità delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di persone.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-11

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