Accordo›Parte II
Art. 8
Personale delle società di trasporto internazionale
In vigore dal 31 mar 2015
Personale delle società di trasporto internazionale
La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-8