AccordoParte I

Art. 4

Parità di trattamento

In vigore dal 31 mar 2015
Parità di trattamento Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-4

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Parità di trattamento (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo