Accordo›Parte I
Art. 2
Legislazione a cui si applica l'Accordo
In vigore dal 31 mar 2015
Legislazione a cui si applica l'Accordo
Il presente Accordo si applicherà alle seguenti legislazioni in materia di:
Per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
a) Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e la reversibilità dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di tale assicurazione;
b) Assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria;
e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia:
a) Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;
b) Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
c) Invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
d) Invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399) di cui all'Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506;
Il presente Accordo si applicherà anche a qualsiasi legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
L'applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi dovrà essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti.
Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia dì prestazioni assistenziali ed altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalità generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-2