Accordo›Parte I
Art. 5
Esportabilità delle prestazioni
In vigore dal 31 mar 2015
Esportabilità delle prestazioni
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente, competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell' del presente Accordo, anche se residenti nel territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile del pagamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-5