Accordo›Parte II
Art. 9
Membri di equipaggio e marittimi
In vigore dal 31 mar 2015
Membri di equipaggio e marittimi
La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.
Se la persona che è impiegata in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente, ma che non è membro dell'equipaggio di una nave, viene impiegata nelle attività di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente o incaricata della supervisione di tali attività, la stessa sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.
La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di quest'ultima Parte Contraente se risiede nel territorio di tale Parte; ai fini dell'applicazione della suddetta legislazione, l'impresa o la persona che corrisponde la remunerazione sarà considerata datore di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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