Accordo›Parte III›Sez. 1
Art. 14
Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato
In vigore dal 31 mar 2015
Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato
I familiari di una persona avente diritto alle prestazioni sanitarie in virtù della legislazione di una Parte Contraente in base alla quale è assicurato, che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno diritto a ricevere le prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I costi delle prestazioni sanitarie saranno coperti dall'istituzione competente presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtù della sua iscrizione presso tale istituzione competente.
Laddove i familiari di cui al paragrafo l del presente Articolo soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della Parte Contraente in cui ha sede l'istituzione competente, essi riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente.
Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-14