AccordoParte IIISez. 1

Art. 17

Prestazioni in denaro

In vigore dal 31 mar 2015
Prestazioni in denaro Le prestazioni in denaro saranno erogate dall'istituzione competente conformemente alla legislazione applicabile.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-17

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Prestazioni in denaro (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo