AccordoSez. 2

Art. 20

Periodi assicurativi inferiori ad un anno

In vigore dal 31 mar 2015
Periodi assicurativi inferiori ad un anno Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12 mesi, la prestazione non sarà erogata, a meno che tale legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo. Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle prestazioni, nonché ai fini della determinazione dell'importo effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtù della legislazione da essa applicata.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-20

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