AccordoSez. 4

Art. 24

Prestazioni in natura

In vigore dal 31 mar 2015
Prestazioni in natura Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dell'altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale beneficerà di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente, come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione. Le disposizioni dell' del presente Accordo si applicheranno anche alle protesi, ai presidi ortopedici e alle prestazioni in natura di notevole importanza Per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicheranno le disposizioni del caso contenute nell'Accordo Amministrativo.
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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-24

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