Accordo›Sez. 2
Art. 22
Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni
In vigore dal 31 mar 2015
Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni
Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-22