Accordo›Sez. 2
Art. 21
Calcolo delle prestazioni in denaro
In vigore dal 31 mar 2015
Calcolo delle prestazioni in denaro
Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtù della legislazione di una Parte Contraente debba essere acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell' del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente calcolerà le prestazioni da erogare esclusivamente sulla base dei periodi completati secondo legislazione da essa applicata.
Se la persona in questione acquisisce il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di una Parte Contraente solo mediante l'applicazione dell' del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà calcolare le prestazioni in questione come di seguito descritto:
a. L'istituzione competente calcolerà l'importo teorico considerando tutti i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come se fossero stati completati esclusivamente in virtù della legislazione che tale istituzione applica;
b. Sulla base dell'importo calcolato come sopra descritto, l'importo effettivo della prestazione sarà calcolato sulla base di una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente in base alla propria legislazione ed i periodi assicurativi complessivi utili ai fini della misura della prestazione.
Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte Contraente siano calcolate sulla base delle retribuzioni o dei contributi versati in virtù della legislazione di tale Parte Contraente, l'istituzione competente dovrà prendere in considerazione le retribuzioni o i contributi versati esclusivamente in base alla legislazione da essa applicata.
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