AccordoParte IIISez. 1

Art. 18

Rimborsi

In vigore dal 31 mar 2015
Rimborsi L'istituzione competente dovrà rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall'Accordo Amministrativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35#art-a-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rimborsi (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo