Accordo›Parte III›Sez. 1
Art. 18
Rimborsi
In vigore dal 31 mar 2015
Rimborsi
L'istituzione competente dovrà rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall'Accordo Amministrativo.
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