Art. 30 · Utilizzo delle lingue ufficiali
AccordoParte IV

Art. 30

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Utilizzo delle lingue ufficiali

In vigore dal 31 mar 2015
Utilizzo delle lingue ufficiali Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. Nessuna domanda di prestazione o documento sarà respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.
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