Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo IV

Art. 44

Persone che possono citare in giudizio il trasportatore

In vigore dal 29 nov 2014
Persone che possono citare in giudizio il trasportatore § 1 Fatti salvi i §§ 3 e 4, le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto spettano: a) allo speditore fino al momento in cui il destinatario abbia: 1. ritirato la lettera di vettura 2. accettato la merce oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtù dell' o dell', § 3; b) al destinatario a decorrere dal momento in cui abbia: 1. ritirato la lettera di vettura 2. accettato la merce oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtù dell' o dell', § 3. §2 Il diritto del destinatario di esercitare un'azione giudiziaria si estingue non appena la persona designata dal destinatario secondo l', § 5, ha ritirato la lettera di vettura, accettato la merce o fatto valere i diritti che gli spettano in forza dell', § 3. §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata ai sensi del contratto di trasporto spetta solo a chi ha effettuato il pagamento. §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi spetta unicamente allo speditore. §5 Per esercitare l'azione giudiziaria, lo speditore deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, deve produrre l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. Ove necessario, lo speditore deve provare l'assenza o la perdita della lettera di vettura. §6 Il destinatario, per esercitare l'azione giudiziaria, deve produrre la lettera di vettura se gli è stata recapitata.
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