Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo III

Art. 39

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità in caso d'incidente nucleare Il trasportatore è esonerato dalla responsabilità che gli incombe in virtù delle presenti Regole uniformi quando il danno è causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o un'altra persona che lo sostituisce è responsabile di questo danno.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-39-2

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Responsabilità in caso d'incidente nucleare (Art. 39 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo