Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo IV

Art. 42

Processo verbale di accertamento

In vigore dal 29 nov 2014
Processo verbale di accertamento §1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria, o l'avente diritto ne denuncia l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio, se possibile in presenza dell' avente diritto, un processo verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui è avvenuto. §2 Una copia del processo verbale di accertamento deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. §3 Se l'avente diritto non accetta le constatazioni del processo verbale, può chiedere che lo stato e la massa della merce, nonché la causa e l'ammontare del danno siano accertati da un esperto nominato dalle parti nel contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle disposizioni dello Stato dove l'accertamento ha luogo.
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Processo verbale di accertamento (Art. 42 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo