Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo IV

Art. 45

Trasportatori che possono essere citati in giudizio

In vigore dal 29 nov 2014
Trasportatori che possono essere citati in giudizio §1 Le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate, fatti salvi i §§ 3 e 4, unicamente contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto durante il quale si è verificato il fatto che ha dato origine all'azione. §2 Quando, nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore tenuto a consegnare la merce, è iscritto con il suo consenso sulla lettera di vettura, può essere citato in giudizio in conformità al § 1, anche se non ha ricevuto nè la merce, nè la lettera di vettura.. §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quel trasportatore a favore del quale la somma è stata riscossa. §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi può essere esercitata unicamente contro il trasportatore che ha preso in carico la merce nel luogo di spedizione. §5 L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ da 1 a 4 e presentata come domanda riconvenzionale o come eccezione in un'istanza in cui una domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto. §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può essere ugualmente citato in giudizio. §7 Quando il richiedente ha la scelta fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.
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Trasportatori che possono essere citati in giudizio (Art. 45 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo