Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo V

Art. 49

Conteggi

In vigore dal 29 nov 2014
Conteggi §1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza, o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante. Le modalità del pagamento sono stabilite da un accordo fra i trasportatori. §2 L' si applica altresì ai rapporti fra trasportatori successivi.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-49-2

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Conteggi (Art. 49 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo