Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo V
Art. 51
Procedura di regresso
In vigore dal 29 nov 2014
Procedura di regresso
§1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita un'azione di regresso ai sensi dell' non può essere contestata dal trasportatore contro il quale l'azione di regresso è esercitata, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato messo in grado d'intervenire nel processo. Il giudice investito dell'azione principale stabilisce i termini assegnati per la notifica della citazione e per l'intervento.
§2 Il trasportatore che esercita il diritto di regresso deve formulare la sua domanda in una sola ed unica istanza contro tutti i trasportatori con i quali non ha stipulato transazioni, al fine di non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.
§3 Il giudice deve deliberare con una sola ed unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.
§4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, può adire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto.
§5 Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere, fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4, quella dinanzi alla quale presenterà la sua azione di regresso.
§6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Storico versioni
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