Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo IV
Art. 47
Estinzione dell'azione
In vigore dal 29 nov 2014
Estinzione dell'azione
§1 L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro il trasportatore, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa.
§2 L'azione tuttavia non si estingue:
a) in caso di perdita parziale o di avaria, se
1. la perdita o l'avaria è stata accertata secondo l', prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto;
2. l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto secondo l' è stato omesso solo per colpa del trasportatore;
b) in caso di danno non apparente, la cui esistenza è accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se quest'ultimo:
1. chiede l'accertamento secondo l' immediatamente dopo la scoperta del danno e, al più tardi entro i sette giorni che seguono l'accettazione della merce, e
2. prova, inoltre, che il danno è avvenuto fra l'assunzione in carico della merce e la riconsegna;
c) in caso di superamento del termine di resa se l'avente diritto entro sessanta giorni ha fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori di cui all', § 1;
d) se l'avente diritto prova che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
§3 Se la merce è stata rispedita conformemente all', le azioni in caso di perdita parziale o di avaria aventi origine da uno dei contratti di trasporto precedenti si estinguono come se si trattasse di un contratto unico
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