Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo IV

Art. 43

Reclami

In vigore dal 29 nov 2014
Reclami §1 I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria. §2 Il diritto di sporgere reclamo spetta alle persone che hanno diritto di citare in giudizio il trasportatore. §3 Lo speditore, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza deve esibire l'autorizzazione del destinatario, o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. §4 Il destinatario, per presentare un reclamo, deve produrre la lettera di vettura se quest'ultima gli è stata consegnata, §5 La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente rese conformi, se il trasportatore lo richiede. §6 All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino di rimborso, per annotarvi l'avvenuta liquidazione.
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Reclami (Art. 43 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo