Regolamento concernente il trasporto delle merci pericoloseTitolo V

Art. 3

Restrizioni

In vigore dal 29 nov 2014
Ogni Stato contraente il RID mantiene il diritto di disciplinare o di proibire il trasporto internazionale delle merci pericolose sul suo territorio per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-rci-3

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