Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli›Titolo V
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 nov 2014
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:
a) «impresa di trasporto ferroviario » indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione;
b) « veicolo » indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione;
c) « detentore » indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne è proprietario o se ha diritto di disporne;
d) « stazione di residenza » indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo può o deve essere rinviato in conformità alle condizioni del contratto di utilizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-2-3