Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose›Titolo V
Art. 5
Tipi di treni ammessi. Trasporto come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli
In vigore dal 29 nov 2014
§ 1 Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto su treni merci, con l'eccezione di:
a) merci pericolose ammesse al trasporto conformemente all'Allegato nel rispetto delle pertinenti quantità massime e delle condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci;
b) merci pericolose trasportate alle condizioni speciali dell'Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli conformemente all' delle Regole Uniformi CIV.
§ 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli solo se rispettano le condizioni speciali dell'Allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-rci-5