Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo V
Art. 49
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In vigore dal 29 nov 2014
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§1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza, o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante. Le modalità del pagamento sono stabilite da un accordo fra i trasportatori.
§2 L' si applica altresì ai rapporti fra trasportatori successivi.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-49-2