Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 35
Indennità in caso di interesse alla riconsegna
In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di interesse alla riconsegna
Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, può essere richiesto, oltre alle indennità previste agli il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.
Storico versioni
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