Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo III

Art. 35

Indennità in caso di interesse alla riconsegna

In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di interesse alla riconsegna Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, può essere richiesto, oltre alle indennità previste agli il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-35-2

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Indennità in caso di interesse alla riconsegna (Art. 35 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo