Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 32
Indennità in caso di avaria
In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di avaria
§1 In caso di avaria della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento danni, un'indennità equivalente al deprezzamento della merce. Il suo ammontare è calcolato applicando al valore della merce determinato in conformità all', la percentuale di deprezzamento accertata nel luogo di destinazione.
§2 L'indennità non supera:
a) l'importo che avrebbe avuto in caso di perdita totale, se la totalità della spedizione fosse deprezzata dall'avaria;
b) l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte deprezzata, se una sola parte della spedizione fosse deprezzata dall'avaria.
§3 In caso di avaria di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed è consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unità di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennità è limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al costo del ripristino. L'indennità non supera l'importo dovuto in caso di perdita.
§4 Il trasportatore deve inoltre restituire, nella proporzione determinata al § 1, le spese previste all', § 4.
Storico versioni
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