Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo III

Art. 28

Presunzione di danno in caso di rispedizione

In vigore dal 29 nov 2014
Presunzione di danno in caso di rispedizione §1 Quando una spedizione effettuata conformemente alle presenti Regole uniformi è stata oggetto di una rispedizione soggetta a tali Regole ed una parziale perdita o un'avaria è constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia verificata durante l'esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto se la spedizione è rimasta sotto custodia del trasportatore ed è stata rispedita nelle stesse condizioni in cui si trovava all'arrivo nel luogo di rispedizione. §2 Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle presenti Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta fra il primo luogo mittente e l'ultimo luogo di destinazione. §3 Tale presunzione è inoltre applicabile se il contratto di trasporto in vigore prima della rispedizione è sottoposto ad una convenzione sul trasporto internazionale ferroviario diretto di merci, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi e se questa convenzione contiene una stessa presunzione di diritto a favore delle spedizioni effettuate in conformità a queste Regole uniformi.
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Presunzione di danno in caso di rispedizione (Art. 28 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo