Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 29
Presunzione di perdita della merce
In vigore dal 29 nov 2014
Presunzione di perdita della merce
§1 L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare che la merce come perduta quando questa non sia stata consegnata o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.
§2 L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può chiedere per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce sia ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennità. Il trasportatore dà atto per iscritto di tale richiesta.
§3 Nel termine dei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui al §2, l'avente diritto può esigere che la merce gli venga riconsegnata dietro pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e previa restituzione dell'indennità ricevuta, detratte, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. In ogni caso l'avente diritto conserva il suo diritto all'indennità per il superamento dei termini di resa previsti negli .
§4 In mancanza sia della domanda di cui al § 2, sia di istruzioni date nel termine previsto al §3, oppure se la merce è ritrovata dopo più di un anno dal pagamento dell'indennità, il trasportatore ne dispone in conformità alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo in cui si trova la merce.
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