Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 33
Indennità in caso di superamento del termine di resa
In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di superamento del termine di resa
§1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, risulta dal superamento del termine di resa, il trasportatore deve pagare un'indennità che non superi il quadruplo del prezzo di trasporto.
§2 In caso di perdita totale della merce, l'indennità prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'.
§3 In caso di perdita parziale della merce, l'indennità prevista al § 1 non deve superare il quadruplo del prezzo di trasporto della parte non persa della spedizione.
§4 In caso di avaria della merce, non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennità prevista al §1 non si cumula, se del caso, con quella prevista all'.
§5 In nessun caso, il cumulo dell'indennità di cui al §1 con quelle previste agli non dà luogo al pagamento di un'indennità superiore a quella dovuta in caso di perdita totale della merce.
§6 Se, in conformità all', §1, il termine di resa è fissato mediante accordo, quest'ultimo può prevedere modalità d'indennizzo diverse da quelle previste al § 1. Se in questo caso vengono superati i termini di resa di cui all', §§ da 2 a 4, l'avente diritto può chiedere o l'indennità prevista dal succitato accordo, o quella prevista ai §§ da 1 a 5.
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