Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 36
Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità
In vigore dal 29 nov 2014
Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità
I limiti di responsabilità previsti all' § 3, all', §§ 6 e 7 ed agli , da 32 a 35, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-36-2