Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo III

Art. 25

Onere della prova

In vigore dal 29 nov 2014
Onere della prova §1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all' §2, incombe al trasportatore. §2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari di cui all', § 3, si presume che tale danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia il diritto di provare che il danno non è stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi. §3 La presunzione secondo il §2 non è applicabile nel caso previsto all', § 3, lettera a), quando la perdita è di eccezionale importanza o se vi è perdita di colli.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-25-2

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Onere della prova (Art. 25 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo