Art. 25 · Onere della prova
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo III

Art. 25

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Onere della prova

In vigore dal 29 nov 2014
Onere della prova §1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all' §2, incombe al trasportatore. §2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari di cui all', § 3, si presume che tale danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia il diritto di provare che il danno non è stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi. §3 La presunzione secondo il §2 non è applicabile nel caso previsto all', § 3, lettera a), quando la perdita è di eccezionale importanza o se vi è perdita di colli.
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