Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 25
155 / 268Onere della prova
In vigore dal 29 nov 2014
Onere della prova
§1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all' §2, incombe al trasportatore.
§2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari di cui all', § 3, si presume che tale danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia il diritto di provare che il danno non è stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi.
§3 La presunzione secondo il §2 non è applicabile nel caso previsto all', § 3, lettera a), quando la perdita è di eccezionale importanza o se vi è perdita di colli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-25-2