Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 23
Fondamento della responsabilità
In vigore dal 29 nov 2014
Fondamento della responsabilità
§1 Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria della merce sopraggiunte a partire dall'assunzione in carico della merce fino alla riconsegna, nonché del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.
§2 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa siano stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, sfrido di trasporto, ecc.) o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.
§ 3 Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivano da particolari rischi inerenti ad uno o più dei seguenti fatti:
a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle Condizioni generali di trasporto, o quando ciò sia stato espressamente concordato ed iscritto nella lettera di vettura; fatti salvi i danni subiti dalle merci a causa d'influenze atmosferiche, le merci caricate in unità di trasporto intermodale ed in veicoli stradali chiusi trasportati da carri non sono considerate come trasportate in carro scoperto; se lo speditore utilizza dei teloni nel trasporto delle merci in carro scoperto, il trasportatore assume la stessa responsabilità di quella che gli incombe per il trasporto in carri scoperti non telonati, anche se si tratta di merci che, secondo le Condizioni generali di trasporto, non sono trasportate in carri scoperti;
b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette, per la loro natura, a perdite o avarie, se non sono state imballate o se sono state imballate inadeguatamente;
c) carico delle merci ad opera dello speditore, o scarico ad opera del destinatario;
d) natura di alcune merci soggette per cause inerenti a tale natura, alla perdita totale o parziale o all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione;
e) designazione o numerazione irregolare, inesatta o incompleta di colli;
f) trasporto di animali vivi;
g) trasporto che, in virtù delle disposizioni applicabili, o di accordi fra lo speditore ed il trasportatore e indicate nella lettera di vettura, deve essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria derivano da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.
Storico versioni
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