Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo II

Art. 19

Esercizio del diritto di disposizione

In vigore dal 29 nov 2014
Esercizio del diritto di disposizione §1 Quando lo speditore o, nel caso dell', § 3, il destinatario intende modificare per mezzo di ordini ulteriori il contratto di trasporto, deve presentare al trasportatore il duplicato della lettera di vettura sulla quale devono essere trascritte le modifiche. §2 Lo speditore, o nel caso dell', § 3, il destinatario, deve indennizzare il trasportatore delle spese e del pregiudizio comportato dall'esecuzione di ulteriori modifiche. §3 L'esecuzione di ulteriori modifiche deve essere possibile, lecita e ragionevolmente esigibile nel momento in cui gli ordini pervengono a colui il quale deve eseguirli, e in particolare non deve nè intralciare il normale esercizio dell'impresa del trasportatore, nè arrecare pregiudizio agli speditori o ai destinatari di altre spedizioni. §4 Le ulteriori modifiche non devono avere come effetto di dividere la spedizione. §5 Se, in ragione delle condizioni previste al § 3, il trasportatore non può eseguire gli ordini che riceve, deve avvisarne immediatamente colui il quale emana gli ordini. §6 In caso di colpa del trasportatore, quest'ultimo è responsabile delle conseguenze dell'inadempimento o dell'esecuzione difettosa di un'ulteriore modifica. Tuttavia, l'eventuale indennità non supera quella prevista in caso di perdita della merce. §7 Il trasportatore che dà seguito alle ulteriori modifiche richieste dallo speditore, senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, è responsabile del danno che ne deriva al destinatario se il duplicato della lettera di vettura è stato trasmesso a quest'ultimo. Tuttavia, l'eventuale indennità non supera quella prevista in caso di perdita della merce.
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Esercizio del diritto di disposizione (Art. 19 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo