Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo II
Art. 16
Termini di resa
In vigore dal 29 nov 2014
Termini di resa
§ 1 Lo speditore ed il trasportatore si accordano sul termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non può essere superiore a quello risultante dai §§ da 2 a 4.
§ 2 Fatti salvi i §§ 3 e 4, i termini massimi di consegna sono i seguenti:
a) per i carri completi:
- termine di spedizione 12 ore
- termine di trasporto, per frazione
indivisibile di 400 km 24 ore;
b) per le spedizioni in piccole partite:
- termine di spedizione 24 ore
- termine di trasporto, per frazione
- indivisibile di 200 km 24 ore
Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in difetto, all'itinerario più breve possibile.
§ 3 Il trasportatore può stabilire termini di resa supplementari di una determinata durata nei seguenti casi:
a) spedizioni inoltrate:
- su linee aventi un diverso scartamento di binari;
- sul mare o su una via di navigazione interna,
- su strada se non esiste un collegamento ferroviario;
b) circostanze eccezionali che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficoltà anomale di gestione.
La durata dei termini supplementari deve figurare nelle Condizioni generali di trasporto.
§ 4 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l'assunzione in carico della merce; è prorogato per l'eventuale durata del soggiorno, non dovuta a colpa del trasportatore. Il termine di consegna è sospeso le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti.
Storico versioni
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