Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo II

Art. 16

Termini di resa

In vigore dal 29 nov 2014
Termini di resa § 1 Lo speditore ed il trasportatore si accordano sul termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non può essere superiore a quello risultante dai §§ da 2 a 4. § 2 Fatti salvi i §§ 3 e 4, i termini massimi di consegna sono i seguenti: a) per i carri completi: - termine di spedizione 12 ore - termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 km 24 ore; b) per le spedizioni in piccole partite: - termine di spedizione 24 ore - termine di trasporto, per frazione - indivisibile di 200 km 24 ore Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in difetto, all'itinerario più breve possibile. § 3 Il trasportatore può stabilire termini di resa supplementari di una determinata durata nei seguenti casi: a) spedizioni inoltrate: - su linee aventi un diverso scartamento di binari; - sul mare o su una via di navigazione interna, - su strada se non esiste un collegamento ferroviario; b) circostanze eccezionali che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficoltà anomale di gestione. La durata dei termini supplementari deve figurare nelle Condizioni generali di trasporto. § 4 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l'assunzione in carico della merce; è prorogato per l'eventuale durata del soggiorno, non dovuta a colpa del trasportatore. Il termine di consegna è sospeso le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti.
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Termini di resa (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo