Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo II
Art. 13
Carico e scarico della merce
In vigore dal 29 nov 2014
Carico e scarico della merce
§1 Lo speditore ed il trasportatore stabiliscono di comune accordo a chi incombe il carico e lo scarico della merce. In mancanza di tale accordo, per i colli il carico e lo scarico incombono al trasportatore, mentre per i carri completi il carico incombe allo speditore e lo scarico, dopo la riconsegna, al destinatario.
§2 Lo speditore è responsabile di tutte le conseguenze di un carico difettoso da esso effettuato e deve evidentemente porre riparo al danno di conseguenza subito dal trasportatore. La prova del carico difettoso incombe al trasportatore.
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