Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo II

Art. 8

Responsabilità per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura

In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura §1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa: a) dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o: b) dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID. § 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore. § 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all', § 1, lettera p) il trasportatore è responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.
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Responsabilità per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura (Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo