Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo II
Art. 8
Responsabilità per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura
In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura
§1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa:
a) dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o:
b) dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID.
§ 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore.
§ 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all', § 1, lettera p) il trasportatore è responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.
Storico versioni
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