Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo II

Art. 7

Tenore della lettera di vettura

In vigore dal 29 nov 2014
Tenore della lettera di vettura § 1 La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni: a) luogo e data della sua compilazione; b) nome ed indirizzo dello speditore; c) nome ed indirizzo del trasportatore che ha concluso il contratto di trasporto; d) nome ed indirizzo di colui al quale la merce è effettivamente consegnata se non si tratta del trasportatore di cui alla lettera c); e) luogo e data dell'assunzione in carico della merce; f) luogo di consegna; g) nome ed indirizzo del destinatario; h) denominazione della natura della merce e delle modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prevista dal Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID); i) il numero di colli ed i segni e numeri particolari necessari per identificare le spedizioni in piccole partite; j) il numero del vagone, nel caso di trasporto per carri completi; k) il numero del veicolo ferroviario viaggiante sulle proprie ruote se è consegnato al trasporto in quanto merce; l) inoltre, in caso di unità di trasporto intermodale, la categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per la loro identificazione; m) la massa lorda della merce o la quantità della merce espressa sotto altre forme; n) l'enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative, allegati alla lettera di vettura o custoditi a disposizione del trasportatore presso un'autorità debitamente designata o presso un organo designato nel contratto; o) le spese inerenti al trasporto (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che possono intervenire dalla stipula del contratto fino alla riconsegna ), nella misura in cui debbono essere pagate dal destinatario o ogni altra indicazione che le spese sono a carico del destinatario; p) l'indicazione che il trasporto è sottoposto, nonostante ogni clausola contraria, alle presenti Regole uniformi. §2 Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni: a) in caso di trasporto ad opera di trasportatori successivi, il nome del trasportatore che deve consegnare la merce, quando questi abbia dato il proprio consenso all'iscrizione sulla lettera di vettura; b) le spese di cui lo speditore si fa carico; c) l'ammontare del rimborso da riscuotere al momento della riconsegna della merce; d) il valore dichiarato della merce e l'ammontare che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna; e) il termine concordato entro il quale il trasporto deve essere effettuato; f) l'itinerario concordato; g) una lista dei documenti non menzionati al § 1 lettera n) consegnati al trasportatore; h) le iscrizioni dello speditore concernenti il numero e la designazione dei sigilli che egli ha apposto sul vagone. §3 Le parti del contratto di trasporto possono riportare sulla lettera di vettura ogni altra indicazione che riterranno utile.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-7-2

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