Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo primo
Art. 5
Diritto cogente
In vigore dal 29 nov 2014
Diritto cogente
Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi è nulla e priva di effetto. La nullità di tali stipule non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Ciò nonostante, un trasportatore può assumere una responsabilità ed obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-5-2