Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merciTitolo primo

Art. 5

Diritto cogente

In vigore dal 29 nov 2014
Diritto cogente Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi è nulla e priva di effetto. La nullità di tali stipule non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Ciò nonostante, un trasportatore può assumere una responsabilità ed obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-5-2

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Diritto cogente (Art. 5 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo