Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo II
Art. 12
Efficacia probatoria della lettera di vettura
In vigore dal 29 nov 2014
Efficacia probatoria della lettera di vettura
§1 La lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, della stipula e delle condizioni del contratto di trasporto e dell'assunzione in carico della merce da parte del trasportatore.
§2 Quando il trasportatore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti al momento dell'assunzione in carico da parte del trasportatore, nonché dell'esattezza delle dichiarazioni della lettera di vettura riguardanti il numero di colli, le loro marcature ed i loro numeri, nonché la massa lorda o la quantità diversamente indicata.
§3 Quando lo speditore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti e dell'esattezza delle dichiarazioni di cui al § 2, unicamente nel caso in cui il trasportatore abbia verificato tali dichiarazioni e ne abbia riportato il risultato concordante della sua verifica sulla lettera di vettura.
§4 Tuttavia la lettera di vettura non fa fede quando comporta una riserva motivata. Una riserva può essere motivata segnatamente dal fatto che il trasportatore non ha mezzi appropriati per controllare se la spedizione corrisponde effettivamente alle iscrizioni riportate nella lettera di vettura.
Storico versioni
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