Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo II
Art. 20
Impedimenti al trasporto
In vigore dal 29 nov 2014
Impedimenti al trasporto
§1 In caso d'impedimento al trasporto il trasportatore decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse dell'avente diritto, chiedere istruzioni a quest'ultimo, fornendogli tutte le informazioni utili di cui dispone.
§2 Se la continuazione del trasporto non è possibile, il trasportatore chiede istruzioni alla persona che ha diritto di disporre della merce. Se il trasportatore non può ottenere istruzioni in tempo utile, deve prendere le misure che a lui sembrano le più favorevoli agli interessi della persona che ha diritto di disporre della merce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-20-2