Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 27
Trasportatore sostituto
In vigore dal 29 nov 2014
Trasportatore sostituto
§1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore sostituto, che sia o meno nell'esercizio di una facoltà che gli è stata riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile della totalità del trasporto.
§2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli si applicano quando un'azione legale è intentata contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.
§3 Ogni particolare accordo con il quale il trasportatore assume obblighi che non gli incombono ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non la abbia accettata espressamente e per iscritto.
Sia che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno tale particolare accordo, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che risultano dal detto particolare accordo.
§4 Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.
§5 L'ammontare totale dell'indennità dovuta dal trasportatore, dal trasportatore sostituto nonché dai loro agenti e dalle altre persone di cui si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi.
§6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di azioni di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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