Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci›Titolo III
Art. 26
Trasportatori successivi
In vigore dal 29 nov 2014
Trasportatori successivi
Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore che prende in carico la merce con la lettera di vettura partecipa al contratto di trasporto in conformità alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-26-2