Trattato

Art. 9

Transito o Trasbordo

In vigore dal 16 ott 2013
Transito o Trasbordo Ciascuno Stato Parte dovrà prendere le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall' conformemente al diritto internazionale applicabile.
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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-9

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