Trattato
Art. 9
Transito o Trasbordo
In vigore dal 16 ott 2013
Transito o Trasbordo
Ciascuno Stato Parte dovrà prendere le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall' conformemente al diritto internazionale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-9