Trattato

Art. 7

Esportazione e valutazione dell'esportazione

In vigore dal 16 ott 2013
Esportazione e valutazione dell'esportazione 1) Se l'esportazione non è proibita dall', ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione dell'esportazione delle armi convenzionali previste dall' o di ogni altro bene previsto dagli , sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovrà valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell', se le armi convenzionali o i beni: (a) Possano contribuire a minacciare la pace e la sicurezza; (b) Possano essere utilizzati per: (i) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; (ii) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; (iii) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure (iv) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte. 2) Lo Stato Parte esportatore dovrà inoltre valutare se si possano adottare delle misure per mitigare i rischi identificati sotto (a) o (b) nel paragrafo 1,incluse misure per accrescere la fiducia reciproca o per sviluppare dei programmi concordati fra gli Stati esportatori e importatori. 3) Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritenga che vi sia un rischio preponderante di una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzerà l'esportazione. 4) Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, dovrà prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall' o la merce prevista dagli possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini. 5) Ciascuno Stato Parte esportatore dovrà prendere misure per assicurare che ogni autorizzazione per l'esportazione di armi convenzionali previste dall' o di merce prevista dagli o 4 sia registrata ed emessa prima dell'esportazione. 6) Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, dovrà rendere disponibili allo Stato Parte importatore e agli Stati Parte di transito appropriate informazioni relative all'autorizzazione in questione, in conformità con le leggi, le pratiche, e le politiche nazionali dello Stato esportatore. 7) Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118#art-t-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo