Trattato

Art. 12

Conservazione dei documenti

In vigore dal 16 ott 2013
Conservazione dei documenti 1. Ciascuno Stato Parte terrà, ai sensi della propria legislazione e regolamentazione nazionale, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni di armi convenzionali previste dall'. 2. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a tenere dei registri delle armi convenzionali previste dall' che sono trasferite al proprio territorio come destinazione finale o che sono state autorizzate a transitare o essere trasbordate nel territorio della propria giurisdizione. 3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a riportare in tali registri: la quantità, il valore, il modello o il tipo, le autorizzazioni di trasferimenti delle armi convenzionali previste dall', i trasferimenti realmente effettuati, informazioni sullo Stato o gli Stati esportatori, importatori, di transito o di trasbordo, nonché sugli utilizzatori finali, per opportuno riferimento. 4. I registri saranno conservati per un minimo di dieci anni.
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Conservazione dei documenti (Art. 12 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo